Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011

Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti.

si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno e si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale.

Obiettivi generali

L’obiettivo generale del regolamento è quello di fornire informazioni sugli alimenti e allo stesso tempo fornire un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo agli stessi le basi per effettuare delle scelte consapevoli e permettere l’utilizzo degli alimenti in modo sicuro, nel rispetto di condizioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.

L’Articolo 4 del Regolamento 1169/2011

Descrive i principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti

Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) Informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;

b) Informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:

  • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune

categorie di consumatori;

  • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
  • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;

c) Informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo e si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.

Elenco delle indicazioni obbligatorie

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) La denominazione legale dell’alimento cioè la sua denominazione usuale es. biscotti al gusto cacao, crema spalmabile alle nocciole;

b) L’elenco degli ingredienti comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento

c) Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze (1.1) usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

  • figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
  • è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
  • è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

e) La quantità netta dell’alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo

f) Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

  • Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate.
  • Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo

h) Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.

i) Il paese d’origine o il luogo di provenienza è obbligatoria:

  • nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
  • per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC). (1.2)

Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

  • i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle della tabella 1.2
  • il latte;
  • il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
  • gli alimenti non trasformati;
  • i prodotti a base di un unico ingrediente;
  • gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.

j) Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

  • Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili a tali prodotti.
  • Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume conforme alla tabella 1.3.

l) Una dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

  • il valore energetico, calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nella tabella 1.6
  • la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Di questi elementi nutritivi vi sono i consumi di riferimento nella tabella 1.5.

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

  • acidi grassi monoinsaturi;
  • acidi grassi polinsaturi;
  • polioli;
  • amido;
  • fibre;
  • i sali minerali o le vitamine elencate nella Tabella 1.4

Fonti: Ministero dello Sviluppo Economico

A cura di:

Dott. Sergio D’Acunto Tecnologo Alimentare

Andrea Pistola Consulente dell’Igiene e Sicurezza Alimentare