DVR / Documento Valutazione Rischi

Il DVR è un documento aziendale che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute generati dalle attività lavorative svolte dall’azienda, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. A tali rischi sono soggetti innanzitutto i lavoratori, ma potrebbero anche coinvolgere i fornitori, i visitatori e gli eventuali clienti dell’azienda. Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento sulla sicurezza obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore.

Scopo

Lo scopo del DVR è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, identificando i rischi e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In pratica con il Documento di Valutazione dei Rischi il Datore di lavoro, che è il garante della sicurezza dei propri lavoratori, sceglie le misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda.

Obbligatorietà

Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento sulla sicurezza obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore. La mancata valutazione dei rischi è gravemente sanzionata e costituisce anche una delle “gravi violazioni” che impongono agli organi di controllo di sospendere l’attività imprenditoriale. In sostanza, un’azienda che è priva del Documento di Valutazione dei Rischi non può esercitare le proprie attività.

Chi può redigere il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale è predisposto dal Datore di
Lavoro: in tal senso, il D.lgs. 81/2008 è chiaro, stabilendo che l’obbligo del DVR è indelegabile dallo stesso datore di Lavoro che però farsi assistere nella sua stesura dalla figura del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), dal Medico Competente oppure da un Consulente esterno.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi è essenziale che vi sia la firma del Datore di Lavoro ma è opportuno che vi siano presenti anche le firme di:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che deve assistere il Datore di Lavoro nel valutare i rischi secondo l’art. 33
  • Medico Competente che deve assistere il Datore di Lavoro nel valutare i rischi secondo l’art. 25
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ha solo un compito consultivo e propositivo secondo l’art. 50

Termini generali del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008) precisa i contenuti del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR), stabilendo che il DVR aziendale deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del DVR sulla sicurezza è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischi;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Obbligatorietà della Data certa

L’obbligo sull’attestazione della data certa al Documento di Valutazione dei Rischi è richiamato nel D.lgs 81/2008 dal comma 2 – art. 28.

Apporre la data certa significa provare la formazione del documento, o la sua esistenza, in un determinato momento temporale. Quindi è fondamentale per attestare che il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale è stato elaborato anteriormente ad uno specifico evento o a una specifica data.

Per l’attestazione di data certa è necessaria la firma del Datore di Lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del Medico Competente.

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

In generale, il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza sul lavoro non ha una scadenza temporale, infatti, rimane valido fintanto che la situazione descritta in tale documento non muta. A questo consegue che, qualora intervengano modifiche ai luoghi di lavoro e/o alle attività produttive, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato.

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) sul DVR riporta precisamente all’art. 29 comma 3 quanto segue:

“il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

Ci sono alcune valutazioni dei rischi specifici che prevedono una scadenza temporale come :

  • valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) per le quali è previsto un aggiornamento ogni 4 anni
  • valutazione del rischio cancerogeno, per la quale è previsto un aggiornamento ogni 3 anni

A cura di:

Dott. Sergio D’Acunto Tecnologo Alimentare

Andrea Pistola Consulente dell’Igiene e Sicurezza Alimentare